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È legittimo licenziare chi usa facebook nelle ore di lavoro?

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È legittimato il datore di lavoro a licenziare un dipendente che utilizza facebook durante l’orario di lavoro?

Al riguardo si segnala la recentissima sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro, n. 3133 del 01.02.2019, che su tale questione ha così statuito: “Si tratta di un comportamento idoneo ad incrinare la fiducia del datore di lavoro, avendo la lavoratrice costantemente e per lungo tempo sottratto ore alla prestazione lavorativa ed utilizzato impropriamente lo strumento di lavoro approfittando del fatto che il datore di lavoro non la sottoponesse a rigidi controlli».

Il giudizio in questione nasce da un ricorso in Cassazione con cui la lavoratrice – licenziata per aver utilizzato il social network facebook, sottraendo ore alla prestazione lavorativa – ha impugnato la sentenza n. 73/2016 della Corte di Appello di Brescia, che confermando la decisione del Tribunale della stessa sede, aveva rigettato l’impugnativa di licenziamento disciplinare proposta nei riguardi del datore di lavoro.

La Corte di legittimità, nel caso di specie, ha rigettato il ricorso, escludendo la sussistenza di un licenziamento ritorsivo o discriminatorio del datore di lavoro, e – confermando quanto statuito dal Tribunale di Brescia – ha ritenuto il comportamento della lavoratrice integrante una “giusta causa” di licenziamento, avendo quest’ultima, per lungo tempo, sottratto ore alla prestazione lavorativa utilizzando impropriamente lo strumento di lavoro fornitogli.

Tale assunto risulta ancora più convincente se si considera che la lavoratrice non aveva negato di avere effettuato, in orario di lavoro, gran parte degli accessi a siti internet –  estranei all’ambito lavorativo – riscontrati sulla cronologia del computer ad essa in uso. Sul punto, si sottolinea che gli accessi ai profili social e alle mail personali necessitano di password, rendendo dunque improbabile che anche altre persone possano aver utilizzato quel terminale, a riprova dunque del comportamento non conforme all’etica professionale della lavoratrice.

Alla luce di tali argomentazioni, si comprende che il licenziamento di un dipendente, che utilizza i social durante l’orario lavorativo, non consiste in un’attività discriminatoria del datore di lavoro, né tantomeno viola i principi sulla privacy; in quanto accedere alla cronologia di un computer per controllare gli accessi ai siti internet estranei all’ambito lavorativo, non richiede l’installazione di alcun dispositivo di controllo che violi la privacy del lavoratore, trattandosi di dati che vengono registrati direttamente da qualsiasi computer.

È chiaro, dunque, che tale attività di controllo non viola le disposizioni dello statuto dei lavoratori perché non va ad esaminare la produttività e l’efficienza dell’attività lavorativa, ma soltanto le condotte estranee alla prestazione lavorativa.

Alla luce di tali osservazioni, è chiaro che l’utilizzo dei social durante l’orario lavorativo costituisce un comportamento in contrasto con i principi di etica comune nonché idoneo ad incrinare la fiducia datoriale. Il licenziamento in tal caso è dunque legittimo.