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I requisiti di ammissibilità dell’eccezione di prescrizione della Banca convenuta in giudizio di ripetizione per indebito

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Nota a sent. Cass. SS. UU. 13 giugno 2019 n. 15895

All’esito dell’ordinanza interlocutoria n. 27680 del 30 novembre 2018, formulata dalla prima sezione della Corte di Cassazione, le Sezioni Unite sono intervenute con la pronuncia in commento a dirimere, tra l’altro, la dibattuta questione inerente alle modalità con cui un Istituto di Credito possa opporre l’eccezione di prescrizione decennale al Cliente che abbia esperito azione di ripetizione di indebito, nel corso del rapporto di conto corrente con apertura di credito, nonché a delimitare l’onere di allegazione della prova gravante sulla Banca convenuta in giudizio. Nel caso di specie, rispetto a due contratti di conto corrente con affidamento, l’attore aveva agito per declaratoria di nullità delle clausole di determinazione del tasso di interessi in base agli “usi di piazza”, di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, escluse le commissioni di massimo scoperto non pattuite, con conseguente rideterminazione del saldo passivo, nonché per la restituzione per l’indebito versato con corresponsione dei relativi interessi. La Corte, nel suo massimo consesso, ha innanzitutto sottolineato la diversa decorrenza del termine di prescrizione del diritto alla restituzione dell’indebito, in ragione della natura giuridica del versamento effettuato sul conto corrente e dell’eventuale esistenza del servizio di accreditamento. Sull’abbrivio dell’orientamento giurisprudenziale consolidatosi a seguito della sent. n. 24418/2010 delle Sezioni Unite, la Corte ha distinto versamenti (rimesse) con funzione solutoria (effettuati quando il conto corrente era scoperto perché privo di concessione di credito oppure perché l’esposizione a debito era maggiore rispetto a quella consentita) e rimesse con funzione ripristinatoria della provvista (compiute durante l’operatività fisiologica dell’apertura di credito oppure in caso di saldo debitorio inferiore a quello concesso in fido), preoccupandosi di precisare che, nel primo caso, il termine decorrerebbe dall’annotazione in conto corrente del singolo versamento mentre, nel secondo caso, decorrerebbe dall’estinzione del saldo in chiusura di rapporto con la Banca. Il differente termine di prescrizione si spiegherebbe in ragione del fatto che solo quando un versamento assume giuridicamente la qualificazione di pagamento, esso può essere eventualmente considerato un indebito e tale sarebbe uno spostamento patrimoniale dal solvens(correntista) all’accipiens(banca): pertanto, la rimessa solutoria, in virtù della destinazione alla banca (pagamento in favore dell’accipiens) integrerebbe giuridicamente un atto di pagamento fin dal giorno della sua annotazione in conto; invece, quella ripristinatoria, in qualità di provvista fisiologicamente apportata dal correntista al proprio conto in corso di rapporto – perciò non destinata in favore della Banca – integrerebbe un atto di pagamento solo dal momento della chiusura del rapporto bancario. Tanto precisato, la Corte ha poi ripercorso i due orientamenti giurisprudenziali sulle modalità con cui la Banca, convenuta in un giudizio di ripetizione di indebito dal proprio Cliente, possa eccepire la prescrizione della pretesa di controparte: secondo il primo indirizzo, la parte che eccepisce la prescrizione deve dimostrarne il fatto costitutivo e, quindi, alla Banca spetterebbe dimostrare quali versamenti abbiano funzione solutoria, presumendosi la natura ripristinatoria della rimessa (cfr.: Cass. N. 4518/18; n. 20933/17; 28819/17; 17998/18; 18479/18). Il secondo orientamento, invece, ritiene che ai fini della mera ammissibilità dell’eccezione sia sufficiente per la Banca dimostrare l’inerzia del titolare e l’intenzione di avvalersene, poiché la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse emergerebbe dagli estratti conto, che costituiscono un onere di allegazione dell’attore in ripetizione (cfr. Cass. N. 2308/17; 18581/17; 4372/18; 5571/18; 18144/18; 30889/18; 2660/19). In posizione intermedia, la Corte cita la sentenza della Cassazione n. 12977/2018 che, pur condividendo il primo degli orientamenti richiamati, sottolinea che, ai fini dell’ammissione dell’eccezione di prescrizione, graverebbe sulla Banca almeno l’onere di allegare – e poi di provare, per valutare la fondatezza dell’eccezione medesima – non solo il decorso del tempo, ma anche l’avvenuto superamento del limite di affidamento da parte del Cliente. Pertanto, la sentenza citata si riferisce ad un onere di “allegazione attenuata” e, cioè, non all’allegazione analitica di tutte le rimesse solutorie, ma ad una allegazione sufficientemente specifica, ossia tale da garantire l’articolazione della difesa di controparte, altrimenti risultando l’eccezione generica e, perciò, da respingere. A composizione del ricostruito contrasto la Corte, attraverso la sentenza in commento, ha innanzitutto tenuto a distinguere l’onere di allegazione in senso proprio dall’onere probatorio, attenendo il primo ad una delimitazione del thema decidendum ed il secondo ad una regola di definizione del processo per il giudice. Riguardo all’onere di allegazione, definito dalla Corte come affermazione di fatti processuali rilevanti, posti a base di azioni ed eccezioni, che va valutata caso per caso (cfr. Cass. SS. UU. n. 26242/2014), le Sezioni Unite ne distinguono il contenuto in ragione del soggetto sul quale esso grava, nel rispetto della norma ispiratrice, volta a consentire l’articolazione della difesa di controparte e ad offrire il più chiaro thema decidendum al giudice. Ed infatti, ex art. 163 c.p.c. n. 4 l’attore avrebbe l’onere di allegare fatti costitutivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio (che integrano fatti principali), mentre per il convenuto la disciplina dell’onere varierebbe a seconda che egli intenda formulare eccezioni in senso stretto – nel qual caso spetta solo a lui l’onere di allegare i predetti fatti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti da opporre – oppure eccezioni in senso lato – normalmente rilevabili d’ufficio e rimessi alla parte solo quando strutturalmente sia richiesto il suo intervento integrativo o quando l’iniziativa di parte sia prevista ex lege -. Ebbene, a giudizio della Corte, il fatto principale su cui dovrebbe riposare l’eccezione di prescrizione in esame consisterebbe nell’inerzia del titolare del diritto, non “particolarmente connotata” mediante l’indicazione precisa del dies a quo del suo decorso, altrimenti rischiando di introdurre nuove forme di prescrizione, che la giurisprudenza intende escludere (cfr. Cassazione SS. UU. con sent. n. 10955/2002). Nell’analisi della fattispecie oggi posta al giudizio delle Sezioni Unite, in merito all’onere di allegazione, la Corte ha quindi condiviso l’orientamento già consolidatosi con la menzionata pronuncia n. 10955/2002 che richiama e, in applicazione di un certo principio di simmetria, ha ritenuto che il correntista possa limitarsi ad indicare l’esistenza di versamenti indebiti, chiedendone la restituzione con riferimento ad un dato conto e ad un tempo determinato, mentre ha considerato elemento qualificante dell’eccezione di prescrizione da parte della Banca l’inerzia del titolare, supportata dalla dimostrazione di volerne profittare e, ai fini dell’ammissibilità dell’eccezione, sostiene non sarebbe richiesta la specifica indicazione del dies a quo del decorso della prescrizione decennale essendo, la prova dell’avvenuto versamento, rimessa al merito dell’eccezione. Resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene così eliminato, ma semplicemente traslato dal piano dell’onere delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice sarebbe chiamato a valutare la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell’onere probatorio, eventualmente avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente.