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Bambini in adozione anche ai single ed alle coppie di fatto. E nessun limite di età.

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Questo è quanto statuito, in via definitiva, dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, nella recente ordinanza, la n. 17100, pubblicata il 26 giugno 2019, la cui innovativa portata ha, indubbiamente, segnato una svolta in tema di adozioni In Italia. La Corte, in particolare, ha ritenuto che debba essere riconosciuta, in futuro, la possibilità di adozione anche ai single ed alle coppie di fatto ed ha, altresì, escluso che, a tal fine, sia necessario osservare dei limiti di età o che un eventuale “handicap” del bambino possa avere un effetto preclusivo rispetto all’adozione stessa. Sostanzialmente, la Suprema Corte ha ammesso la concessione in adozione anche a favore di coloro che si trovano in uno stato di età avanzata, ed anche se il minore è affetto da una forma grave di disabilità. La ratio di tale decisione è data dalla necessità di salvaguardare ed, al contempo, perseguire l’interesse dell’adottato ad una continuità affettiva ed educativa della relazione instaurata con l’adottante.

Il caso di specie. Con l’ordinanza in esame, la Suprema Corte ha, nello specifico, rigettato il ricorso con il quale i genitori naturali di un minore, dagli stessi abbandonato, poco dopo la nascita,  poichè gli era stata diagnosticata una “tetraparesi spastica”, avevano richiesto la revoca dell’assegnazione del medesimo ad una signora, single, di 62 anni. I ricorrenti avevano perso la responsabilità genitoriale in seguito al comprovato stato di abbandono in cui avevano lasciato il proprio figlio, malato, successivamente affidato ad una donna di sessantadue anni, che aveva con lui instaurato un ottimo rapporto. I genitori naturali,  in seguito ad un ripensamento, hanno sottoposto alla Cassazione la questione “ de qua”, chiedendo che venisse revocata l’assegnazione del bambino alla 62enne.

Il decisum. La Corte, quindi, chiamata a pronunciarsi sul punto, ha ritenuto di dover rigettare il ricorso, affermando che ad avere rilievo non deve essere lo “status” dell’adottante, piuttosto la qualità della relazione stabilita da quest’ultimo con l’adottato. La Prima Sez. Civile ha, poi, chiarito, che l’interesse perseguito è sempre quello del minore, e che deve essere salvaguardata la continuità affettiva ed educativa della relazione intercorrente tra questi e l’adottante. A sostegno delle suddette considerazioni, è stato richiamata la disciplina “sull’adozione speciale”di cui all’art. 44 della legge sull’adozione, l.n. 184 del 1983, lett. d), che integrerebbe una clausola di chiusura del sistema, preordinata a consentire l’adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante e adottando, nonchè tutelare l’interesse legittimo del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura. Essa presupporrebbe l’impossibilità di un affidamento “preadottivo”, intesa come impossibilità di diritto, come nel caso di mancato reperimento (o rifiuto) di aspiranti all’adozione legittimante e in quanto, a differenza dell’adozione piena, tale forma di adozione non presupporrebbe necessariamente una situazione di abbandono dell’adottando, potendo essere disposta allorché si accerti, in concreto, l’interesse del minore al riconoscimento di una relazione affettiva già instaurata e consolidata con chi se ne prende stabilmente cura.

Pertanto, secondo la Corte, dalla circostanza rappresentata dalla mancanza, nella norma citata, di una apposita specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, come pure del limite massimo di differenza di età, consegue che l’accesso a tale forma di adozione non legittimante è ammissibile sia a favore di persone “single” che di coppie di “fatto”, sempre che sussistano i presupposti previsti da legge, in materia di adozione speciale, ossia, da un lato,  l’impossibilità dell’affidamento preadottivo e dall’altro l’interesse in concreto del minore. La Cassazione, dunque, alla luce di tali osservazioni,  ha riconosciuto alla donna single ed ultrasessantenne il diritto di adottare il bambino affetto da grave “handicap”, respingendo la richiesta avanzata dai genitori naturali ed addivenendo ad una conclusione rivoluzionaria in materia di adozioni, che consentirebbe di auspicare la previsione di tempi più celeri per lo svolgimento delle diverse procedure preposte all’ottenimento dell’adozione.