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Normativa Anticovid: sospensione pignoramenti prima casa. Prime riflessioni sull’art. 54 ter d.l. n.18 del 2020.

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In piena emergenza “Coronavirus” sono stati numerosi gli interventi del legislatore in materia processuale, con la finalità di arginare l’epidemia.

In tal senso si spiega l’art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, introdotto dalla legge di conversione (del 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella G.U. del 29 aprile 2020), rubricato “Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa” e così formulato: “Al fine di contenere gli effetti negativi dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all’art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l’abitazione principale del debitore”.

La sospensione ha inizio il 30 Aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione) e termina il 30 Ottobre 2020. Si tratta di sospensione disposta direttamente dalla legge e pertanto, secondo il paradigma dell’art. 623 c.p.c., non dipende da un provvedimento espresso del G.E.

La finalità perseguita dal legislatore è squisitamente socio-economica: arginare gli effetti della pandemia in corso in relazione ai soggetti maggiormente deboli – i debitori – minacciati della perdita della propria abitazione a seguito dell’azione esecutiva.

Il beneficio della sospensione opera esclusivamente in relazione all’abitazione principale. Tale nozione dovrebbe intendersi con riferimento alla destinazione stabile, effettiva e durevole, dell’immobile ad abitazione del debitore: la dimora abituale dello stesso, secondo la definizione di “residenza” di cui all’art. 43, secondo comma, c.c. Nel caso siano pignorati anche beni diversi dall’abitazione principale del debitore (ad esempio box-auto o locali deposito, idonei ad essere autonomamente venduti o già individuati come lotti separati), l’esecuzione sarebbe sospesa relativamente al solo immobile costituente l’abitazione principale del debitore e proseguirebbe per gli altri beni.

In merito all’ambito di applicazione, il richiamo alla “procedura esecutiva” presuppone che quest’ultima sia stata già instaurata, il che accade, com’è noto, soltanto in virtù della notifica del pignoramento. Devono in linea generale considerarsi sospese, quindi, per il tempo indicato dalla legge, tutte le attività facenti capo agli Organi della procedura (G.E. e Ausiliari) funzionali a realizzare l’effetto espropriativo, ossia tutte quelle che precedono la definitività del trasferimento dell’immobile che sia utilizzato dal debitore quale abitazione principale: la stima; la conversione del pignoramento; l’assegnazione e la vendita (gli accessi all’immobile per le visite; gli avvisi di vendita e la pubblicità legale, che, ove già compiuti anteriormente all’inizio della sospensione, dovrebbero intendersi senza effetto non potendo essere seguiti dall’espletamento dell’asta; l’emissione del decreto di trasferimento); la liberazione dell’immobile ordinata dal G.E.

Il legislatore, quindi, preferisce sospendere la prosecuzione dei processi già in itinere, non impedendo al creditore di procedere alla notifica del pignoramento, in modo da consolidare gli effetti di cui all’art. 2913 e s.s. c.c., ed assicurare i beni alla garanzia dei creditori.

Appaiono esclusi dalla sospensione ex art. 54 ter tutti gli adempimenti e le attività privi di contenuto esecutivo ovvero non strettamente funzionali all’espropriazione forzata. Non dovrebbero ritenersi sospese le procedure esecutive nelle quali la liquidazione del bene sia giunta al suo epilogo. Se si tiene conto della ratio della norma, infatti, in astratto, il debitore potrebbe avere diritto alla restituzione del residuo del ricavato della vendita forzata una volta soddisfatti i creditori. In tale ipotesi la sospensione cagionerebbe un pregiudizio all’esecutato, poiché gli interessi sulle somme dovute ai creditori continuano a decorrere. In ogni caso il debitore esecutato non ricaverebbe vantaggio dalla sospensione a fronte dell’inevitabile (ed ingiustificato) pregiudizio subito dai creditori in ragione del differimento dei tempi del riparto. La sospensione non avrebbe ragion d’essere dopo il decreto di trasferimento, posto che il procedimento non ha più ad oggetto l’abitazione principale del debitore, bensì il denaro versato dall’aggiudicatario.