Con la Sentenza n. 25289/17 la Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, si pronuncia in merito alla sussistenza di un saldo negativo di cassa che può influire sulla ricostruzione del reddito in modo induttivo, e far presumere l’esistenza di ricavi a nero e quindi non contabilizzati. Secondo gli Ermellini, l’esistenza di un conto di cassa negativo, costituisce una prova di una omessa contabilizzazione di ricavi, con la quale l’Ufficio accertatore può utilizzare lo strumento dell’accertamento analitico-induttivo e ribaltare a carico della contribuente l’onere di fornire idonea prova contraria.
Il punto fondamentale su cui si basa la questione decisa di recente dalla Corte di Cassazione, si rinviene nella legittimità di “un avviso di accertamento in via induttiva fondato su indizi gravi, precisi e concordanti quali quelli sopra elencati, nonché la rideterminazione del maggior reddito mediante il calcolo induttivo, basato sui costi del personale, dell’energia e sul fatturato, a fronte di una sentenza del giudice tributario che si limiti a ritenere priva di rilevanza probatoria una ricostruzione del reddito effettuata dall’ufficio, fondata invece sugli indizi sopra indicati, nonché privo di logica il calcolo del reddito, così come effettuato”.
La questione è stata risolta alla luce della costante giurisprudenza della Suprema Corte. In tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, si è sostenuto che la sussistenza di un saldo negativo di cassa, implica che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, oltre a costituire un’anomalia contabile, fa presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati. La dottrina ragionieristica e la giurisprudenza di legittimità hanno chiarito che, siccome la chiusura “in rosso” di un conto di cassa significa, senza possibilità di dubbio, che le voci di spesa sono di entità superiore a quella degli introiti registrati, non si può fare a meno di ravvisare, senza alcuna forzatura logica, l’esistenza di altri ricavi, non registrati, in misura almeno pari al disavanzo. Si deve conseguentemente ritenere che una chiusura di cassa con segno negativo oltre a rappresentare, sotto il profilo formale, un’anomalia contabile, denota sostanzialmente l’omessa contabilizzazione di un’attività (almeno) equivalente al disavanzo (Cass. n. 27585/2008 e n. 24509/2009; n. 11988/2011).
È stato anche chiarito che un “conto cassa” rientra sicuramente tra le scritture contabili, ancorché non obbligatorie, astrattamente idonee a essere utilizzate dall’Ufficio ai fini dell’accertamento, quale “documento relativo all’impresa”, e il suo controllo, con esito negativo, può fondare un legittimo accertamento in rettifica (Cass. n. 6166/2001).
I Giudici della Suprema Corte accettando le motivazioni dell’Ufficio, accolgono il ricorso dello stesso rinviando il fascicolo alla Commissione Tributaria Regionale della Toscana per un nuovo e approfondito esame della questione.
In definitiva, l’Amministrazione finanziaria in presenza di un conto cassa con saldo positivo ma di una contemporanea elevata negativa esposizione bancaria, è quindi legittimata a procedere ad una ricostruzione del reddito dell’impresa accertata, con lo strumento dell’accertamento analitico-induttivo in quanto tali elementi, sono indici di una gestione aziendale antieconomica, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico della contribuente.