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La violenza privata dell’automobilista

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Con sentenza n. 5358/2018 la V Sezione penale della Corte di Cassazione ha affermato la configurabilità del reato di violenza privata nel caso di un soggetto che impedisca con la propria auto il passaggio su strada di un’altra auto.

Nel caso di specie, infatti, a seguito di un’accesa discussione tra due automobilisti uno dei due aveva deciso di ostruire il passaggio dell’altro con la propria autovettura. La Suprema Corte, ribadendo che «ai fini della configurabilità del reato di violenza privata, il requisito della violenza si identifica in qualsiasi mezzo idoneo a privare coattivamente l’offeso della libertà di determinazione e di azione», ha ritenuto che anche la condotta di chi ostruisce volontariamente la sede stradale per impedire ad altri di manovrare nella stessa configuri l’elemento materiale di tale reato. Gli Ermellini hanno poi sottolineato che affinché possa ritenersi sussistente il reato di violenza privata è sufficiente «la coscienza e volontà di costringere taluno, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualcosa, senza che sia allo stesso tempo necessario il concorso di un fine specifico, sussistendo, pertanto, un dolo generico».

Da ciò la Corte di Cassazione ha di conseguenza desunto e affermato che il fatto stesso di impedire ad altri automobilisti di transitare sulla strada pubblica, o di riprendere la marcia, integra l’elemento soggettivo del reato di violenza privata.

SENTENZA