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CGUE sul caso Google: NO al diritto all’oblio su scala globale

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La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con la recente sentenza del 24 Settembre 2019, si è espressa in ordine alla portata applicativa del diritto all’oblio, dalla stessa sancito nella precedente pronuncia del 2014, promuovendo un ribaltamento della posizione assunta dalla Commissione Francese dell’Informatica e delle libertà, che aveva inflitto a Google una multa di 100000 euro per il mancato esercizio del suddetto diritto.

Il CASO DI SPECIE.  Si sottoponeva all’attenzione della Corte di Giustizia Ue la questione avente ad oggetto la mancata «deindicizzazione», da parte di Google, di links in tutte le versioni del proprio motore di ricerca.

In particolare, nel 2016, l’Autorità francese per la privacy aveva multato Google per 100mila euro, in quanto si era rifiutata di cancellare i contenuti che in Europa hanno diritto all’oblio, provvedendo, in seguito, a citarla in giudizio affinchè procedesse alla deindicizzazione in via globale dei contenuti soggetti al diritto.

In sostanza, si chiedeva al Colosso di Mountain View di rimuovere quei links afferenti contenuti o pagine contenenti informazioni false o che potevano, in un certo qual modo, provocare un danno alla persona interessata, tanto da legittimarla all’esercizio del diritto alla “dimenticanza”.

Google, dal suo canto, aveva rigettato la richiesta, ritenendo di dover salvaguardare l’interesse degli utenti del web all’informazione e, di riflesso, alla ricerca di contenuti e documenti informativi.

Piuttosto, si era limitata ad introdurre una funzione di blocco geografico che precludeva ai soli utenti delle versioni europee del proprio motore di ricerca di vedere i links eliminati.

IL DECISUM. La Corte, chiamata ad intervenire sul punto, ha ritenuto di dover circoscrivere il perimetro d’azione del diritto all’oblio, inteso come il diritto alla rimozione di alcune informazioni “non adatte, irrilevanti o non più rilevanti”, al solo territorio europeo, negandone effetti di carattere globale.

Ha sostenuto, infatti, che il diritto alla protezione dei dati personali non deve essere inteso come una prerogativa avente carattere assoluto, in quanto, per ragioni di proporzionalità, è necessario contemperarlo con altri diritti fondamentali.

Secondo i Giudici di Lussemburgo, quindi, nel caso di specie, l’interesse dell’individuo alla tutela della propria dignità personale va controbilanciato con il diritto all’informazione.

La Corte, ha, inoltre, osservato che manca in diversi Stati non aderenti all’Unione un effettivo riconoscimento del diritto all’oblio e che soltanto un’operazione a livello mondiale potrebbe realmente garantirne una tutela piena.

Alla luce di tali osservazioni Google, dunque, sarebbe tenuto ad eseguire un’opera di deindicizzazione soltanto nelle versioni del motore di ricerca corrispondenti agli Stati membri dell’Unione Europea, e non anche di Stati extra-comunitari, dovendo, tuttavia, ricorrere a misure che impediscano ai cittadini dell’Unione di pervenire ad una versione extra-europea del motore di ricerca, raggirando i limiti della geo-localizzazione.

Si nega quindi, l’esercizio del diritto all’oblio su scala globale.

Per effetto della pronuncia “de qua”, un qualsiasi ente gestore di un motore di ricerca non sarà obbligato a rimuovere i links a contenuti che alcuni utenti non vorrebbero più far vedere, in nome del diritto all’oblio, fuori dall’Unione europea.

La cancellazione dei dati dovrà avvenire soltanto in riferimento ai server compresi nel territorio dell’Unione Europea.

I contenuti che in Europa sono considerati “dimenticabili” potranno essere, in ogni caso, oggetto di visualizzazione nei risultati di ricerca all’esterno del territorio comunitario.