Home Articoli Sulla facoltà dell’assicurazione di negare all’assicurato il rimborso delle spese di resistenza,...

Sulla facoltà dell’assicurazione di negare all’assicurato il rimborso delle spese di resistenza, in presenza di un patto di gestione della lite disatteso

8124
0
CONDIVIDI

Nota a Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, 19 febbraio 2020, n. 4202

Abstract
The insured person who does not decide to make use of the dispute management pact cannot claim the reimbursement of costs to stand trial

Keywords
Expenditure for legal proceedings, art. 1917 third paragraph of the Civil Code, litigation management agreement

Abstract
L’assicurato che non decida di avvalersi del patto di gestione della lite non può pretendere il rimborso delle spese per resistere in giudizio

Parole chiave
Spese per la resistenza in giudizio, art. 1917 terzo comma c.c., patto di gestione della lite

Compagnia di assicurazioni – patto di gestione della lite – avvocato scelto dall’assicurato – possibilità di negare il rimborso delle spese

In presenza di una polizza assicurativa con patto di gestione della lite e previsione del rimborso delle spese legali c.d. di resistenza sostenute dall’assicurato, deve considerarsi valida la clausola contrattuale che escluda il suddetto rimborso laddove l’assicurato decida di non avvalersi della difesa tecnica offerta dalla compagnia assicuratrice e nominare un proprio legale.

Corte di Cassazione, Sezione Sesta Civile, 19 febbraio 2020, n. 4202

Pres. Scoditti, Rel. Iannello

(Omissis)

RILEVATO

che:

  1. Convenuta in giudizio per risarcimento danni da responsabilità professionale medica in relazione agli esiti di trattamento ortodontico, G.A.M., oltre a instare per il rigetto delle domande, chiedeva in via riconvenzionale la condanna degli attori al pagamento dei compensi dovuti e chiedeva inoltre e otteneva di chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, Levante Assicurazioni S.p.A., per esserne manlevata.

L’adito tribunale accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale, condannando l’assicurazione chiamata in causa a tenere indenne la convenuta delle somme da questa dovute agli attori a titolo di risarcimento del danno.

Rigettò invece la domanda – che unicamente viene in rilievo in questa sede – con cui la G. aveva chiesto la condanna della compagnia assicuratrice anche al rimborso, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3, delle spese sostenute per la propria difesa tecnica in giudizio.

  1. La Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato in toto tale decisione.

Quanto in particolare al preteso rimborso delle spese di lite ha osservato testualmente quanto segue: “(sostiene) l’appellante che la clausola prevista all’art. 10 delle condizioni generali di assicurazione (secondo la quale “la società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati”) non osti all’applicazione della norma di cui all’art. 1917 c.c., comma 3, da un lato non avendo la compagnia assicuratrice assunto la gestione della pratica a nome dell’assicurato, e d’altro canto trattandosi di norma non specificamente approvata ex art. 1341 c.c., comma 2.

“Il motivo di impugnazione deve essere rigettato, in ragione della compatibilità tra la clausola di cui all’art. 10 delle condizioni generali di contratto ed il disposto di cui all’art. 1917 c.c., comma 3: in tale contesto la specifica pattuizione secondo la quale “La società non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati” costituisce previsione negoziale pienamente valida ed efficace, non in contrasto con il principio di cui all’art. 1917 c.c., comma 3.

“A tal proposito giova ribadire, richiamando quanto osservato dal primo giudice sul punto, che tale clausola non rientra tra (quelle) di cui all’art. 1341 c.c., comma 2.

“Va infine osservato che la condotta dell’assicurato, che decideva di non valersi della clausola di cui all’art. 10 e che agiva poi in via riconvenzionale per fatti esorbitanti (dal)la copertura assicurativa, è condotta incompatibile con la domanda di rimborso ex art. 1917 c.c., comma 3”.

  1. Avverso tale sentenza G.A.M. propone ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo, cui resiste l’intimata, depositando controricorso.
  2. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c., comma 2.

Diritto

CONSIDERATO

che:

  1. Con l’unico motivo di ricorso G.A.M. denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c., art. 1419 c.c., comma 2, artt. 1723,1914,1917 e 1932 c.c., nonchè omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il motivo si articola sostanzialmente in due distinte censure.

1.1. La prima (illustrata in ricorso nel p. 1.2 e relativi sottoparagrafi, pagg. 9-12) investe la sentenza nella parte in cui afferma che la specifica pattuizione secondo la quale “La società non riconosce spese incontrate dall’assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati” costituisce previsione negoziale pienamente valida ed efficace, non essendo in contrasto con il principio di cui all’art. 1917 c.c., comma 3, nè essendo riconducibile a quelle per le quali è prevista, a pena di inefficacia, la specifica approvazione per iscritto, ex art. 1341 c.c., comma 2.

Sostiene per contro la ricorrente, richiamando a sostegno il precedente di Cass. 17/11/1976, n. 4276, che la predetta clausola, di per sè e isolata dalle altre, si pone in contrasto con la previsione di cui all’art. 1917 c.c., comma 3, ed è pertanto da considerarsi nulla e da questa sostituita di diritto ex art. 1932 c.c., comma 2.

Secondo la ricorrente, perchè possa affermarsi la validità di detta clausola occorrerebbe previamente accertare se la società abbia o meno esercitato la facoltà di gestire in via esclusiva la lite, posto che solo nel primo caso potrebbe rifiutarsi di rimborsare le spese di lite sostenute direttamente dall’assicurato, non anche nel secondo, nella specie ricorrente, per come specificamente dedotto con il relativo motivo d’appello.

Ciò posto rileva che l’avere o meno la compagnia assicuratrice assunto la gestione della lite costituiva fatto decisivo su cui le parti si sono confrontate e che invece la Corte d’appello ha omesso di considerare, donde il dedotto vizio ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.2. La seconda censura (illustrata in ricorso nel p. 1.3 e relativi sottoparagrafi, pagg. 13-14) attinge invece l’altra affermazione secondo cui la scelta dell’assicurato di agire in via riconvenzionale per fatti esorbitanti dalla copertura assicurativa, costituisce condotta incompatibile con la domanda di rimborso ex art. 1917 c.c., comma 3.

Osserva infatti che l’art. 1917 c.c., comma 3, non pone tale limite e che inoltre la diversa tesi accolta in sentenza mostra di confondere l’attività espletata per resistere all’altrui azione (che dà diritto al rimborso ex art. 1917 c.c., comma 3) con l’attività posta in essere per promuovere una autonoma azione contro il danneggiato (che certamente non rientra nella detta previsione).

  1. E’ pregiudiziale – in quanto attinente alla procedibilità del ricorso – il rilievo del mancato deposito, da parte della ricorrente, unitamente a copia autentica della sentenza impugnata, della relata della notificazione (che si afferma essere stata effettuata in data 30/5/2018), in violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Manca invero qualsiasi documentazione (anche in copia semplice) relativa alla notifica della sentenza.

Copia di tale relazione non è stata nemmeno aliunde acquisita.

La notifica del ricorso non supera la c.d. prova di resistenza (Cass. 10/07/2013, n. 17066), essendo stata effettuata in data 28/7/2018, ben oltre 60 giorni dopo la data di pubblicazione della sentenza (24/4/2018).

  1. Può comunque rilevarsi che, ove il ricorso non fosse stato improcedibile, sarebbe andato incontro a declaratoria di inammissibilità.

La prima delle suesposte censure è infatti inammissibile, per difetto di specificità, non confrontandosi con l’intero ragionamento giustificativo esposto in sentenza e quindi non cogliendo, di questa, l’effettiva ratio decidendi.

3.1. La validità della clausola contrattuale che esclude l’obbligo per l’assicuratore di rimborsare le spese di resistenza sostenute dall’assicurato è invero affermata in sentenza (non già, come infondatamente postulato in ricorso, in ragione di una compatibilità in assoluto della stessa, tout court, isolatamente considerata, con la previsione di cui all’art. 1917 c.c., comma 3, ma ben diversamente) sull’assunto che essa va letta “nel contesto” dell’art. 10 delle condizioni generali di contratto (che la stessa ricorrente riferisce prevedere, nella parte iniziale, un patto di gestione della lite).

Ad essere legittimo cioè, secondo la Corte d’appello, è non già, tout court, la clausola di esclusione del rimborso delle spese legali in sè e per sè considerata indipendentemente dalle restanti previsioni contrattuali, ma bensì il patto di gestione della lite e, per conseguenza, anche detta clausola in quanto ad esso correlata.

La compatibilità del patto di gestione della lite con la previsione di cui all’art. 1917 c.c., comma 3, non è contestata nemmeno dalla ricorrente, la quale invero assume solo che, in presenza di detta previsione contrattuale, occorreva anche verificare che la compagnia avesse poi in concreto effettivamente assunto la gestione della lite.

E’ appena il caso dunque in questa sede di ribadire che un tale patto (di gestione della lite) non si pone in contrasto con la previsione di cui all’art. 1917 c.c., comma 3 (che pone a carico dell’assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall’assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l’appunto, di tenere indenne l’assicurato dalle spese di resistenza in giudizio.

Mette conto solo osservare che detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto, il diniego di rimborso da parte dell’assicuratore diviene giustificato ove l’assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale.

Anche sul punto, a ben vedere, concorda la ricorrente secondo la quale però in tanto, in concreto, potrebbe affermarsi che l’assicurato si sia posto volontariamente al di fuori della previsione pattizia, esponendosi così al legittimo rifiuto del rimborso, in quanto si accerti che la compagnia ne avesse effettivamente assunto (o offerto di assumere) la difesa in giudizio.

E’ però proprio sul punto che si coglie la non specificità della censura, dal momento che la ricorrente omette di considerare che un accertamento circa la inoperatività del patto in concreto per scelta dell’assicurato è già in effetti contenuto in sentenza, là dove si afferma, come s’è ricordato, che “(l’assicurato) decideva di non valersi della clausola di cui all’art. 10” (pag. 11, quintultimo cpv.).

3.2. Secondo la Corte, dunque, a giustificare il rifiuto della richiesta di rimborso è stata la scelta dello stesso assicurato di non avvalersi di detto patto (oltre che quella di agire in via riconvenzionale per fatti esorbitanti dalla copertura assicurativa: argomento questo da intendersi come meramente aggiuntivo a quello precedente, alla luce della congiunzione “e” utilizzata nel medesimo cpv., e che pertanto costituisce mera ulteriore e distinta ratio decidendi).

Una tale giustificazione si appalesa conforme ad una corretta ricostruzione del dato normativo, quale fornita dalla giurisprudenza di questa Corte (chiaro in tal senso, in motivazione, proprio il precedente richiamato in ricorso di Cass. n. 4279 del 1976); per contro gli argomenti critici svolti dalla ricorrente si rivelano inconferenti dal momento che omettono di cogliere l’esatta portata della regola di giudizio in concreto applicata.

E’ ben vero infatti che, come argomentato in ricorso, a giustificare l’esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare la sola astratta previsione, quale accessorio del contratto di assicurazione, del patto di gestione della lite, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l’assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell’assicurato.

L’indagine al riguardo però può e deve attingere dal comportamento di ciascuna delle parti contraenti e quindi anche del solo assicurato.

Ebbene, come detto, la Corte di merito ha, nella fattispecie, accertato che l’assicurato ha deciso di non avvalersi della clausola di cui all’art. 10: scelta, ripetesi, in sè legittima e tale da rendere inoperante il diritto al rimborso.

Trattasi di accertamento di fatto che, benchè scarsamente argomentato, non risulta fatto segno di specifica censura sul piano motivazionale (peraltro, come noto, ammissibile nei ristretti limiti del paradigma di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e che rende, come detto, aspecifiche le doglianze svolte poichè, prescindendo da esso, inidonee a inficiare l’effettiva ratio decidendi.

Come s’è detto, invero, la ricorrente assume che la Corte avrebbe dovuto, per affermare la legittimità del diniego del rimborso, accertare se la società avesse o meno esercitato la facoltà di gestire in via esclusiva la lite.

In realtà, però, tale accertamento è nella specie reso superfluo dall’alternativo e assorbente accertamento della volontà dello stesso assicurato di non avvalersi del patto.

  1. Resta assorbito l’esame della seconda censura (sopra sintetizzata al p. 1.2 della parte motiva della presente ordinanza); l’accoglimento dello stesso infatti non renderebbe la sentenza priva di giustificazione, restando questa ancorata all’alternativo e autonomo accertamento di cui sopra s’è detto secondo cui è la stessa assicurata ad avere scelto di non avvalersi del patto di gestione della lite.
  2. Il ricorso va in definitiva dichiarato improcedibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo.

Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

P.Q.M.

(Omissis)

Nota a sentenza

Sommario

Premessa. La vicenda processuale – 1. Art. 1917 III co. c.c. e spese di resistenza – 2. Patto di gestione della lite e dubbi sulla validità – 3. La decisione

Premessa. La vicenda processuale

La sentenza in esame muove da una domanda di risarcimento danni formulata nei confronti di un operatore sanitario, a seguito di trattamento ortodontico, il quale, a sua volta, chiamava in garanzia la propria assicurazione. In primo grado veniva accolta la domanda attorea ed il convenuto sanitario condannato a risarcire i danni. Veniva altresì accolta la domanda di manleva di quest’ultimo nei confronti della compagnia assicurativa, condannata a tenere indenne la parte convenuta delle somme da questa dovute agli attori a titolo di risarcimento del danno. Veniva rigettata, invece, la domanda con cui il convenuto aveva chiesto la condanna della Compagnia Assicuratrice anche al rimborso, ai sensi dell’art. 1917 c.c., comma 3, delle spese sostenute per la propria difesa tecnica in giudizio, decisione fondata su di una clausola del contratto di assicurazione secondo cui “la società non riconosce spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati”.

Questa parte di sentenza veniva impugnata dal sanitario, ma la Corte di Appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermava la sentenza di primo grado.

Il sanitario è dunque ricorso in Cassazione sostenendo che suddetta pattuizione, violando gli art. 1917 c.c. 3 co. e 1932 c.c., sarebbe da considerarsi nulla.

  1. Art. 1917 III co. c.c. e le “spese di resistenza”

L’art. 1917 c.c. recita <<Nell’assicurazione della responsabilità civile l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto. Sono esclusi i danni derivanti da fatti dolosi.

L’assicuratore ha facoltà, previa comunicazione all’assicurato, di pagare direttamente al terzo danneggiato l’indennità dovuta, ed è obbligato al pagamento diretto se l’assicurato lo richiede.

Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L’assicurato, convenuto dal danneggiato, può chiamare in causa l’assicuratore.>>.

La norma non dà specificazioni sul concetto di “spese” in cui, pertanto, possono farsi rientrare le competenze dei legali, dei periti, degli esperti e dei consulenti incaricati dall’assicurato per la propria difesa. Le spese devono tuttavia essere “sostenute”, ovvero essere state già oggetto di esborso da parte dell’assicurato. Il pagamento delle spese, dunque, è considerato come condizione per l’applicazione della norma, con la conseguenza che, a pena carenza di legittimazione attiva, nessuna domanda può essere formulata dall’assicurato nei confronti dell’assicuratore segnatamente a spese prevedibili ma non ancora effettivamente sostenute.

Le spese devono poi essere sostenute dall’assicurato stesso in quanto la norma regola i rapporti fra assicurato e assicuratore e non quelli fra terzo e assicurato. Non rientrano quindi nell’ambito di applicabilità dell’art. 1917 c.c. comma 3 le spese sostenute dal terzo danneggiato per l’azione nei confronti dell’assicurato.

Le spese devono inoltre essere sostenute “per resistere” in senso restrittivo. Sono quindi escluse dall’ambito della disposizione, le spese affrontate non per attività di resistenza alle pretese del terzo ma per attività complementari ad essa, quali, fra le altre, per la chiamata in causa di terzi (compresa la chiamata in causa dell’assicuratore ex art. 1917 c.c. comma 4), per eventuali domande riconvenzionali, e così via[1].

Il rimborso non è invece dovuto qualora l’assicuratore abbia messo a disposizione dell’assicurato il massimale di polizza prima dell’inizio della vertenza oda cui originano le spese, in quanto l’interesse dell’assicuratore al giudizio cessa con il versamento del massimale[2].

Una particolare connessione poi è ravvisabile tra il 3° comma dell’art. 1917 c.c. e l’art. 1914 c.c. comma 1 che così recita: “L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno”.

Il concetto di “danno” nell’assicurazione della responsabilità civile deve essere ricavato dalla disposizione contenuta nello stesso art. 1917 c.c. comma 1, ove si dice che l’assicuratore è obbligato a tenere indenne l’assicurato “di quanto questi, in conseguenza del fatto accaduto durante il tempo dell’assicurazione, deve pagare a un terzo, in dipendenza della responsabilità dedotta nel contratto”.

Il “danno” nell’assicurazione da responsabilità civile è, quindi, correttamente configurato come il pregiudizio al patrimonio dell’assicurato derivante dalla sussistenza dell’obbligazione risarcitoria nei confronti del terzo. Questo pregiudizio può essere evitato, ovvero può essere oggetto di aggravamento o di diminuzione.

L’assicurato, secondo quanto indicato nell’art. 1914 c.c. comma 1, deve dunque fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il pregiudizio derivante al suo patrimonio dalla pretesa risarcitoria del terzo ed ha, pertanto, anche un dovere di sostenere (nei limiti della ragionevolezza) la propria posizione in caso di azione risarcitoria avviata dal danneggiato (mediante costituzione in causa e predisposizione di valide argomentazioni difensive). La mancata attivazione dell’assicurato in tal senso comporta, ex art. 1915 c.c., la perdita del diritto all’indennizzo in caso di dolo, o la sua riduzione in ragione del pregiudizio sofferto in caso di colpa.

Ecco allora la connessione con il 3° co. dell’art. 1917 c.c., legame ancor più evidente alla luce del comma 2° dell’art. 1914 c.c. secondo cui: “Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che la cosa aveva al momento del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo […]”.

In definitiva ratio dell’estensione della garanzia (ex art. 1917 c.c. 3° co.) alle spese sostenute dall’assicurato per contestare le pretese del danneggiato al fine di evitare la sua responsabilità, si può individuare in una sorta di equivalenza di tali spese a quelle di salvataggio (ovvero sostenute nell’interesse anche della Compagnia). Del resto, come più volte ribadito dalla giurisprudenza << In materia di assicurazione della responsabilità civile, la costituzione in giudizio dell’assicurato, essendo svolta nell’interesse dell’assicuratore, chiamato in causa, e finalizzata all’imparziale accertamento dell’esistenza dell’obbligo d’indennizzo, comporta che l’assicurazione sopporti le spese legali sostenute dall’assicurato nei limiti di quanto disposto dall’art. 1917, comma 3, c.c..>>[3].

  1. Patto di gestione della lite e dubbi sulla validità

Fatte le doverose premesse, occorre ora analizzare l’istituto del c.d. “patto di gestione della lite”, di origine anglosassone, ma oramai presente da tempo nel mercato assicurativo italiano. Il Patto ha acquistato una crescente importanza, sia per l’aumento del contenzioso in materia di responsabilità professionale, che in ragione delle diverse normative (emanate in vari settori) circa l’obbligo di assicurazione. Il patto di gestione della lite, solitamente previsto all’interno dei contratti assicurativi R.C., è quell’accordo in base al quale l’eventuale controversia (civile o penale), è gestita dall’assicuratore in nome dell’assicurato, e fino a quando ne abbia interesse, arrogando a sé, tutti i diritti e le azioni spettanti all’assicurato, tra cui quello di nominare legali o tecnici esperti.

I vantaggi per l’assicuratore sono facilmente individuabili: mediante l’assunzione della gestione delle vertenze, ha la possibilità di essere tempestivamente e puntualmente informato degli sviluppi processuali (anche al fine di potersi attivare con il terzo danneggiato per il raggiungimento di un eventuale accordo); di poter comunque contrastare efficacemente la pretesa del danneggiato anche in presenza di un atteggiamento completamente passivo ed arrendevole dell’assicurato; risparmio delle spese legali.

Anche l’assicurato, tuttavia, riceve non pochi benefici in quanto: viene sgravato dal compito di ricercare i legali e i tecnici più adeguati alla gestione della vertenza (a ciò provvede integralmente l’assicuratore); non deve anticipare (ergo sostenere) le spese per la difesa in giudizio.

I problemi tuttavia sorgono qualora (in realtà quasi nella totalità dei casi) la pattuizione contenga anche una clausola per la quale “L’assicuratore non riconosce le spese per legali o tecnici che non siano da essa designati”. La questione è se, nell’ipotesi in cui l’assicurato decida ugualmente di avvalersi di un proprio avvocato di fiducia e chiamare in causa la propria compagnia, possa comunque pretendere il rimborso delle spese sostenute per la resistenza in giudizio.

In un primo momento, si è paventata la possibilità per l’assicurato di eccepire, in assenza di espressa approvazione per iscritto, la vessatorietà di una simile pattuizione ex art. 1341 2° co. c.c. Tuttavia tale soluzione è stata più volte rielaborata dalla Corte di Cassazione secondo cui << Le clausole uniformi della polizza di assicurazione della responsabilità civile che prevedono la comunanza della difesa dell’assicuratore e dell’assicurato nelle liti contro i terzi danneggiati non sono vessatorie, ai sensi dell’art. 1341 c.c., perché non limitano il diritto di difesa dell’assicurato, risolvendosi nel conferimento di un potere di gestione che impegna l’assicuratore a sostenere le ragioni sostanziali e processuali inerenti alla posizione dell’assicurato senza pregiudicare il suo diritto di far valere i limiti del massimale. >>[4].

A questo punto, diverse Corti di Merito, hanno paventato la nullità di suddette pattuizioni basandosi sul disposto dell’art. 1932 c.c. secondo cui << Le disposizioni degli articoli 1887, 1892, 1893, 1894, 1897, 1898, 1899, secondo comma, 1901, 1903, secondo comma, 1914, secondo comma, 1915, secondo comma, 1917, terzo e quarto comma, e 1926 non possono essere derogate se non in senso più favorevole all’assicurato. Le clausole che derogano in senso meno favorevole all’assicurato sono sostituite di diritto dalle corrispondenti disposizioni di legge >>.

Partendo dal presupposto che, i patti di gestione della lite con clausola che esclude il rimborso per l’assicurato che non se ne avvalga sarebbero, in realtà, una deroga al 3° co. dell’art. 1917 in senso sfavorevole all’assicurato, una parte della giurisprudenza ha messo in dubbio la validità delle stesse in ragione proprio del 2° co. del richiamato art. 1932 c.c. << Nell’assicurazione per la responsabilità civile, la costituzione e difesa dell’assicurato coinvolge anche l’interesse dell’assicuratore poiché è volta all’accertamento dell’esistenza o meno del proprio obbligo indennitario e, per questo motivo, l’art. 1917, comma 3, c.c. stabilisce che le spese sostenute dal convenuto per resistere al danneggiato che abbia instaurato contro di lui un giudizio siano a carico dell’assicuratore. Tale disposizione non può essere derogata dall’autonomia privata se non in senso più favorevole al danneggiato e non fornisce alcuna distinzione tra il caso in cui l’assicurato venga difeso da un proprio avvocato di fiducia e quello in cui affidi la gestione della lite alla sua impresa assicuratrice. Deve, quindi, considerarsi come non apposta la clausola negoziale con cui si stabilisca che l’assicuratore non riconosce al cliente le spese per i legali che non siano da essa stessa designati>>[5].

Tale più recente orientamento si è posto in contrasto con quello più risalente nel tempo secondo cui la clausola in discussione debba essere considerata l’espressione di un adempimento in forma specifica, pattuito fra le parti in (lecita) sostituzione dell’obbligo di rimborso delle spese di resistenza stabilito dall’art. 1917 c.c. comma 3 (dunque non in contrasto con lo stesso)[6]. Tale tesi, prende le mosse dall’indiscusso vantaggio per l’assicurato, dell’assunzione da parte dell’assicuratore di un obbligo “specifico” di facere in relazione alla gestione della vertenza, in luogo del mero rimborso “per equivalente” delle spese di resistenza stabilito dall’art. 1917 c.c. comma 3. È inoltre da ritenere che il patto di gestione della lite sia “sostitutivo” (e non in contrasto) anche del comma 4 dell’art. 1917 c.c. proprio perchè non pare sussistere contrasto del patto con l’art. 1932 c.c., consentendo la disposizione contrattuale di risparmiare all’assicurato l’onere di chiamare in causa l’assicuratore (anticipando le relative spese) con tutti i problemi ad esso connessi (la ricerca di un legale adeguato nei tempi stretti di decadenza di cui all’art. 167 c.p.c. ecc.). 

  1. La decisione

La Suprema Corte, con l’annotata sentenza, disattende completamente l’orientamento più recente sul quale il ricorrente fondava in parte il proprio assunto e conferma l’astratta validità del patto di gestione della lite con clausola di esclusione del rimborso delle spese. Così la sentenza << La validità della clausola contrattuale che esclude l’obbligo per l’assicuratore di rimborsare le spese di resistenza sostenute dall’assicurato è invero affermata in sentenza (non già, come infondatamente postulato in ricorso, in ragione di una compatibilità in assoluto della stessa, tout court, isolatamente considerata, con la previsione di cui all’art. 1917 c.c., comma 3, ma ben diversamente) sull’assunto che essa va letta “nel contesto” dell’art. 10 delle condizioni generali di contratto (che la stessa ricorrente riferisce prevedere, nella parte iniziale, un patto di gestione della lite). Ad essere legittimo cioè, secondo la Corte d’appello, è non già, tout court, la clausola di esclusione del rimborso delle spese legali in sé e per sé considerata indipendentemente dalle restanti previsioni contrattuali, ma bensì il patto di gestione della lite e, per conseguenza, anche detta clausola in quanto ad esso correlata… E’ appena il caso dunque in questa sede di ribadire che un tale patto (di gestione della lite) non si pone in contrasto con la previsione di cui all’art. 1917 c.c., comma 3 (che pone a carico dell’assicuratore le spese c.d. di resistenza in giudizio sostenute dall’assicurato), dal momento che, con esso, si realizza comunque lo scopo voluto dalla norma, che è quello, per l’appunto, di tenere indenne l’assicurato dalle spese di resistenza in giudizio. Mette conto solo osservare che detta valutazione non può non estendersi anche alla clausola in virtù della quale, in presenza di detto patto, il diniego di rimborso da parte dell’assicuratore diviene giustificato ove l’assicurato decida di non avvalersi della difesa offerta direttamente dalla compagnia, trattandosi di ragionevole corollario di quel patto volto a tutelare il sinallagma contrattuale.>>.

E’ ben vero – aggiungono poi gli Ermellini – che a giustificare l’esclusione del rimborso delle spese legali non può bastare tout court la sola astratta previsione del patto di gestione della lite e la costituzione in proprio dell’assicurato, ma occorre che di tale patto le parti abbiano anche manifestato la volontà di avvalersi e di renderlo concretamente operante con l’assunzione diretta da parte della compagnia della difesa legale dell’assicurato. Tuttavia può essere sufficiente – come nel caso di specie – l’allegazione da parte dell’assicurazione della mera “volontà” dell’assicurato di non usufruire del gestione della lite, e la non contestazione in fatto da parte di quest’ultimo.

In definitiva, la lecita scelta dell’assicurato di non voler usufruire del patto di gestione della lite, giustifica il rifiuto al rimborso delle spese di resistenza da parte della compagnia.

[1] Cass. civ. Sez. III, 04 maggio 2018, n, 10595

[2] Cass. civ., 19 maggio 1969, n. 1724

[3] Cass. civ., 11 settembre 2014, n. 19176

[4] Cass. Civ., 7 giugno 1995, n. 6367

[5] Trib. Napoli, sez. XI, 13 maggio 2014, n.7080; Trib. Palermo, sez. III , 09 maggio 2019, n.2322

[6] Ex multis Cass., 17 novembre 1994, n. 9744